La Circolare n. 13 del 3 aprile u.s. ha dettato importanti indicazioni per la tutela assicurativa “nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro”.

L’Istituto ha chiarito che la tutela assicurativa Inail, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo Coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all’Inail.

Di tale tutela potranno beneficiare i lavoratori dipendenti e assimilati (in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal d.P.R. n. 1124/1965), nonché gli altri soggetti indicati dal d.lgs. n. 38/2020 (lavoratori parasubordinati e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa Inail.

L’ Inail specifica, altresì, che mentre tale tutela si applicherà de facto agli operatori sanitari (esposti ad un elevato rischio di contagio) per i quali vige una presunzione semplice di origine professionale (c.d. rischio professionale), per tutti gli altri casi nei quali mancherà la prova di specifici episodi contagianti o di indizi “gravi precisi e concordanti” ovvero non sarà noto o non potrà essere provato dal lavoratore, né si potrà comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni, l’accertamento medico-legale seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

Ulteriore novità riguarda la configurabilità come infortunio in itinere anche degli eventi di contagio da nuovo Coronavirus accaduti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. Si allega la Circolare dell’INAIL.

A cura della dott.ssa Gae Merania Gallo, Collaboratrice dello Studio Legale M&R.

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