STATUTO ANAGINA

TITOLO I
DENOMINAZIONE ‐ SEDE ‐ FINALITA’ ‐ DURATA

Art. 1

Denominazione e sede

1. È costituita, in conformità alle leggi vigenti, l’Associazione “ANAGINA – Associazione Nazionale Agenti Imprenditori Assicurativi”, con sede in Milano.

2. Il Presidente, sentito il Consiglio Nazionale, stabilisce l’ubicazione della sede legale all’interno del Comune di cui al primo comma. La variazione dell’ubicazione all’interno del Comune non costituisce modifica statutaria.

3. Su proposta del Comitato Esecutivo e con delibera del Consiglio Nazionale possono costituirsi sedi secondarie.

Art. 2

Finalità

1. L’ANAGINA rappresenta gli associati in tutte le sedi in cui siano coinvolti, direttamente o indirettamente, i loro interessi sia professionali che economici. ANAGINA tutela i diritti degli associati, ne favorisce l’unità, l’autonomia, la professionalità e l’imprenditorialità allo scopo di realizzare lo sviluppo delle attività di Agenzia‐Impresa.

2. A tal fine l’ANAGINA:

         1. stipula accordi e contratti collettivi;

         2. fornisce agli associati assistenza e consulenza sui problemi relativi alla loro attività anche avvalendosi di consulenti esterni;

         3. promuove, organizza, gestisce corsi e iniziative di aggiornamento e formazione professionale inerenti all’attività assicurativa per gli  associati; diffonde pubblicazioni inerenti alle attività istituzionali dell’Associazione;

         4. promuove, stipula, gestisce convenzioni a favore degli associati con la libera adesione degli stessi;

         5. promuove l’organizzazione di viaggi e soggiorni professionali per gli associati;

         6. promuove e realizza studi, progetti, analisi, modelli, rilevazioni statistiche nonché iniziative e servizi collegati alle attività delle Agenzie Generali.

         7. favorisce intese, sinergie, opportunità di lavoro e di collaborazione tra gli associati nella salvaguardia del diritto di esclusiva        territoriale;

         8. promuove iniziative, per diffondere e valorizzare l’immagine e il ruolo dell’Agente Generale di Generali Italia, degli agenti di assicurazione in genere e dell’ANAGINA, anche partecipando alla costituzione di organismi ed enti, e/o aderendo ad organismi ed enti già esistenti;

          9. si attiva per la efficienza del servizio assicurativo e la tutela degli assicurati/clienti;

         10. promuove, organizza, gestisce corsi ed iniziative di informazione, aggiornamento e formazione professionale inerenti all’attività assicurativa per i collaboratori degli Agenti nonché iniziative di accreditamento degli stessi in seno all’Associazione.

3. L’ANAGINA non persegue scopi politici, né fini di lucro.

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Art. 3

Durata

1. L’ANAGINA ha durata illimitata. L’Assemblea può deliberarne lo scioglimento con le modalità previste dall’art. 14, 8° comma e dall’art. 30.

TITOLO II

ASSOCIATI

Art. 4

Associati

1. Gli Associati ANAGINA possono essere:

a) Associati ordinari:
le persone fisiche che sono:
• Agente Generale iscritto nella sezione A del Registro Unico Intermediari Assicurativi;
• Coagente Generale iscritto nella sezione A del Registro Unico Intermediari Assicurativi;
• Amministratore della Società titolare del mandato di Agente Generale iscritto nella sezione A del Registro Unico Intermediari Assicurativi.

b) Associati ex agenti:
le persone fisiche che abbiano cessato una delle attività indicate al punto a), purché abbiano compiuto una gestione di almeno 5 anni, non svolgano attività di intermediazione nel settore assicurativo a qualsiasi titolo e non siano stati revocati per giusta causa. In quest’ultimo caso è possibile l’iscrizione allorché la revoca sia stata impugnata giudizialmente nei termini o sia stato proposto, nei termini, ricorso per arbitrato.

Nel caso in cui la sussistenza della giusta causa sia accertata con sentenza passata in giudicato, o il Collegio arbitrale ritenga fondata la giusta causa, l’ex Agente cessa automaticamente ed immediatamente dalla qualità di associato.

c) Associati onorari:
L’Assemblea, su proposta del Presidente, può nominare associato onorario chiunque abbia acquisito particolari meriti nei confronti della ANAGINA o della categoria degli Agenti Generali.

Art. 5

Procedura di ammissione e di riammissione

1. La domanda di iscrizione alla ANAGINA, contenente la esplicita accettazione degli obblighi previsti dallo Statuto, deve essere inoltrata dal richiedente al Presidente della ANAGINA. Il Comitato Esecutivo, nella riunione immediatamente successiva alla presentazione della domanda, delibera sulla ammissibilità del richiedente. In caso di mancato accoglimento della domanda il Comitato Esecutivo è tenuto a motivarne, per iscritto, il rigetto.

2. Nei casi di cui all’art. 4, comma 1°, lettera b), l’interessato può inoltrare domanda di riammissione al Presidente della ANAGINA secondo la procedura di cui sopra.

3. La qualità di associato di cui all’art. 4, comma 1°, lettera a) che precede, si intende acquisita con effetto dal giorno della nomina ad Agente Generale e, nel caso di Amministratore della società mandataria, dal conferimento dell’incarico di Agente Generale alla Società stessa o dalla nomina ad Amministratore di una Società già in possesso di mandato, previa delibera di ammissibilità della domanda secondo le previsioni del comma 1 che precede.

Art. 6

Diritti ed obblighi degli associati

1. Gli associati sono tenuti ad uniformare la loro condotta alle norme dello Statuto, nonché alla osservanza del codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale.

2. Gli associati sono tenuti, altresì, a rispettare le delibere adottate dagli organi della ANAGINA, ivi compresi gli impegni assunti dalla stessa nell’interesse della categoria, nei confronti della Mandante, di autorità, enti, altre associazioni di categoria, sindacati e di ogni terzo in genere, nonché a rispettare gli accordi e contratti collettivi stipulati dall’ANAGINA.

3. Gli associati non possono essere iscritti, senza la autorizzazione scritta del Comitato Esecutivo, ad altre associazioni, sindacati, enti od organismi che perseguano scopi analoghi a quelli dell’ANAGINA.

4. Il diritto di voto, fatte salve diverse disposizioni dello Statuto, sarà espresso con le modalità stabilite da chi presiede l’Adunanza e potrà essere espresso anche utilizzando strumenti informatici.

5. Il diritto di voto può essere esercitato anche nella forma di referendum.

6. Per quanto non disciplinato, il Consiglio Nazionale approva l’eventuale Regolamento.

7. Gli associati ex agenti di cui allʹart. 4, comma 1°, lettera b) e gli associati onorari di cui all’art. 4, comma 1°, lett. c) hanno diritto solo al voto consultivo.

8. L’esercizio dei diritti associativi spetta a tutti gli associati in regola con i contributi ordinari.

Art. 7

Contributi associativi

1. Ogni associato è tenuto a versare alla Associazione i contributi secondo le modalità stabilite dai successivi commi.

2. I contributi associativi decorrono dal giorno dell’acquisizione della qualità di associato.

3. Il contributo annuo dovuto da ogni associato è costituito da: A ‐ una quota fissa pari a 2.000,00 euro;
B ‐ una quota variabile commisurata all’ammontare dei compensi provvigionali comunque denominati (provvigioni di acquisto, di incasso, sopraprovvigioni) acquisiti dalla Agenzia Generale nell’esercizio di due anni precedenti rispetto a quello considerato.

4. Nel caso di Coagenzia e/o di Mandato a Società il contributo di quota fissa (lett. A) viene diviso in parti uguali tra i singoli Coagenti e/o i singoli Amministratori della Società e quello relativo alla quota variabile, viene diviso in proporzione alla quota di interessenza che, laddove non precisata per iscritto dagli associati interessati, si presume uguale.

5. Nel caso di Società di persone o di capitali, il versamento del contributo è garantito dagli Amministratori delle Società iscritti all’ANAGINA, che provvederanno, se richiesto, ad anticiparlo chiedendo successivamente il rimborso alle Società stesse.

6. Il contributo associativo annuo non può comunque essere superiore a 30.000,00 euro.

7. L’ammontare complessivo annuale dei contributi associativi è fissato dalla Assemblea, mentre le modalità di calcolo, l’ammontare della quota fissa di biennio in biennio e la ripartizione della quota integrativa variabile, sono successivamente determinate dal Consiglio Nazionale.

8. In mancanza di apposita delibera dell’Assemblea si intende confermata la somma approvata per l’esercizio precedente.

9. Gli associati ex agenti di cui allʹart. 4, comma 1°, lettera b) e gli associati onorari di cui allʹart. 4, comma 1°, lettera c) non sono tenuti al versamento dei contributi associativi.

10. I contributi copriranno esclusivamente i costi derivanti dalle attività politico‐tecnico‐amministrative svolte a tutela degli interessi comuni a tutti gli associati.

11. Ogni altra attività rimarrà a carico dei singoli associati utilizzatori che ne abbiano fatto esplicita richiesta; in quest’ultimo caso le poste contabili debbono essere separate nel bilancio.

12. Il Consiglio Nazionale approverà l’eventuale Regolamento relativo ai contributi associativi per quanto non previsto dal presente articolo.

Art. 8

Sanzioni disciplinari

1. Gli organismi dell’Associazione, o singoli associati, possono segnalare per iscritto, al Presidente dell’ANAGINA, l’inosservanza dei doveri e degli obblighi facenti carico agli associati previsti dall’art. 6 che precede e dal Codice Deontologico o comportamenti comunque incompatibili con tali doveri od obblighi.

2. Il Presidente, entro tre giorni dal ricevimento della segnalazione, rimette l’esame della pratica al Collegio dei Probiviri, il quale, non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione del Presidente, ove ritenga che i fatti denunciati abbiano rilevanza, li contesta all’associato interessato, invitandolo a presentare, nel termine di quindici giorni, le proprie deduzioni. Dopo ulteriori quindici giorni dalla scadenza di tale temine, il Collegio, sentito l’associato interessato ed assunta ogni altra diversa informazione, ove constati l’esistenza delle violazioni contestate, può adottare nei confronti dell’associato, a seconda della gravità del caso, una delle seguenti sanzioni:

1) il richiamo scritto;

2) la sospensione temporanea dall’esercizio dei diritti inerenti alla qualità di associato, fermo restando l’obbligo di adempimento dei relativi doveri;

3) la decadenza dalle cariche associative;

4) la espulsione dall’Associazione.

3. Il Collegio dei Probiviri, entro quindici giorni dalla delibera, deve darne comunicazione scritta all’associato interessato ed al Presidente dell’Associazione.
L’interessato può inoltrare ricorso al Consiglio Nazionale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione predetta.

4. Il ricorso al Consiglio Nazionale sospende l’efficacia del provvedimento disciplinare impugnato.

5. Il Consiglio Nazionale delibera in via definitiva nella prima riunione successiva al ricevimento del ricorso.

Art. 9

Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato di cui all’art. 4, comma 1°, lettera a) si perde:

a) per dimissioni;
b) per cessazione del mandato di Agenzia e/o di Coagenzia;
c) per decadenza dall’incarico di Amministratore della società;
d) per espulsione.

2. Le dimissioni, da comunicare al Presidente dell’Associazione a mezzo di lettera raccomandata, hanno effetto con la fine dell’anno solare in corso se notificate entro il mese di settembre, con la fine dell’anno solare successivo se notificate posteriormente al mese di settembre.

3. Nel caso di cessazione di cui alle lettere b) e c), l’interessato può inoltrare domanda di riammissione, quale associato ex Agente di cui all’art. 4, comma 1°, lett. b), secondo la procedura di cui all’art. 5. Gli associati cessati conservano, comunque, il diritto alla tutela e all’assistenza dell’Associazione nei loro rapporti morali, giuridici ed economici con l’Impresa mandante, fino alla liquidazione dei relativi conti. Gli associati conservano inoltre il diritto alla tutela ed assistenza dell’Associazione nel periodo in cui le relative Agenzie Generali siano in temporanea gestione diretta e comunque fino alla liquidazione dei loro conti.

4. Parimenti hanno diritto alla tutela ed all’assistenza dell’Associazione gli eredi dell’associato deceduto fino alla liquidazione dei relativi conti.

TITOLO III

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 10

Organi della Associazione

1. Gli organi della Associazione sono:

a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Nazionale;
c) il Presidente;
d) il Comitato Esecutivo;
e) l’Assemblea Regionale;
f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
g) il Collegio dei Probiviri;
h) il Direttore Generale.

2. Il Presidente e tutti i componenti degli organi associativi eletti durano in carica quattro anni.

3. Nel caso in cui, nel corso del mandato, vengano sostituiti dei componenti del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, i nuovi nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea per il rinnovo delle cariche.

4. Non sarà possibile ricoprire più di una carica e pertanto, chi risulti eletto in più di uno dei suddetti organi associativi, deve optare per un solo incarico mediante apposita comunicazione scritta da inoltrare al Presidente dell’Associazione entro tre giorni dalla seconda nomina.

5. Fatti salvi i casi previsti dal presente Statuto soltanto gli associati di cui all’art. 4, comma 1°, lett. a) godono del diritto all’elettorato passivo per le cariche sociali.

Art. 11

Anticipata cessazione dalle cariche

1. L’organo investito del potere di nomina di cariche sociali ne ha anche il potere di revoca.

2. Può essere deliberata la revoca dalla carica associativa di Presidente dell’Associazione, dall’Assemblea, convocata secondo le modalità previste agli articoli 13 e 14.

3. Nel caso in cui venga deliberata la revoca del Presidente, decadono contestualmente tutti i componenti del Comitato Esecutivo; in tal caso la stessa Assemblea convoca l’Assemblea per il rinnovo delle cariche associative, secondo le procedure di cui all’articolo 16, da svolgersi entro 60 giorni.

4. La cessazione dalla qualifica di Agente Generale e di Amministratore di Società titolare del mandato di Agente Generale comporta l’automatica ed immediata decadenza da qualunque carica associativa.

Art. 12

Attribuzioni dell’Assemblea

1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione, cui hanno diritto a partecipare tutti gli associati.

2. All’ Assemblea spetta il compito di:

a) eleggere il Presidente dell’Associazione, otto componenti del Comitato Esecutivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti;

b) deliberare sull’indirizzo generale e sui programmi dell’Associazione;

c) esaminare e votare la relazione annuale del Presidente della Associazione;

d) esaminare e votare la relazione annuale dei Revisori dei Conti ed il Bilancio Annuale consuntivo e preventivo della Associazione;

e) deliberare sulle relazioni e sulle problematiche ad essa sottoposte dagli organi dell’Associazione ed eventualmente dai singoli associati;

f) approvare l’entità complessiva dei contributi ordinari dell’anno successivo rispetto a quello di approvazione nonché l’eventuale ammontare complessivo dei contributi straordinari degli associati;

g) deliberare su problematiche di particolare rilevanza per gli Agenti Generali;

h) deliberare le modifiche dello Statuto;

i) deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la fusione o partecipazione in altre associazioni.

Art. 13

Convocazione della Assemblea

1. L’Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta l’anno entro il 30 giugno. In caso di impedimento del Presidente, si applicano le disposizioni di cui all’art. 19, 6° comma.

2. L’Assemblea, inoltre, si riunisce ogni volta che il Presidente, il Comitato Esecutivo, il Consiglio Nazionale lo ritengano necessario, nonché quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli Associati.

3. In quest’ultimo caso il Collegio dei Probiviri, sentito il Consiglio Nazionale, entro 10 giorni dalla richiesta, ne verifica la regolarità formale e, in caso affermativo, contestualmente convoca l’Assemblea da tenersi entro 60 giorni.

4. Il rigetto della richiesta deve essere comunicato a tutti gli associati nei 7 giorni successivi e non è previsto ricorso.

5. La eventuale documentazione utile ai lavori dell’Assemblea verrà trasmessa agli associati almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

6. La convocazione dell’Assemblea deve essere comunicata ad ogni associato almeno dieci giorni prima della data di convocazione e con indicazione degli argomenti da trattare, nonché il luogo, il giorno e l’ora della riunione in prima e seconda convocazione. In caso di urgenza l’Assemblea può essere convocata con un preavviso non inferiore a tre giorni.

7. La convocazione dell’Assemblea può essere effettuata con ogni mezzo che dia certezza dell’avvenuta comunicazione nei termini stabiliti.

Art. 14

Costituzione e svolgimento dell’Assemblea

1. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti un numero di associati portatori di almeno la metà dei voti spettanti agli stessi; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti e dei voti ad essi spettanti, fatto salvo quanto previsto al successivo 6° comma per le delibere che comportino modifica dello Statuto.

2. Le deliberazioni della Assemblea avvengono, a giudizio del Presidente della Assemblea, con voto palese od a scrutinio segreto.

3. Le deliberazioni della Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 7° e 8°.

4. Le votazioni per l’elezione degli organi associativi di ogni ordine e grado avvengono, salvo diversa previsione, a scrutinio segreto e sono prese a maggioranza dei voti.

5. Ai fini del calcolo della maggioranza non si computano le astensioni e le schede bianche. Per la votazione degli organi associativi è utilizzata una apposita scheda elettorale o un sistema di votazione elettronico.

6. Per le delibere che comportino la modifica dello Statuto occorre che vi sia il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti agli associati.

7. La delibera concernente la revoca del Presidente dell’Associazione è assunta, a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti agli associati.

8. Le delibere concernenti lo scioglimento dell’Associazione o fusione con altre associazioni aventi analoghe finalità, sono assunte a scrutinio segreto, con il voto favorevole dei tre quarti dei voti complessivamente spettanti agli associati.

9. Il voto è esercitato in ragione di 6 voti per ogni Agenzia Generale. In caso di Coagenzia il diritto di voto è esercitato dai Coagenti, in ragione di 2 o 3 voti ciascuno, a seconda del numero dei Coagenti stessi. In caso di Società, il diritto di voto è esercitato da ciascuno dei Soci Amministratori, in ragione di 2 o 3 voti ciascuno, a seconda del numero dei Soci Amministratori stessi.

10. In caso di Società Agenti che abbiano quattro o più amministratori, il diritto di voto potrà essere esercitato, comunque, in ragione di 6 voti ed il Consiglio di Amministrazione della Società Agente dovrà decidere le modalità di esercizio del diritto di voto, comunicando ad ANAGINA il nominativo dell’Amministratore o degli Amministratori, nel numero massimo di tre, cui spetti l’esercizio del voto.

11. Sono ammesse solo le deleghe, rilasciate ad un Coagente o Socio Amministratore, dai Coagenti o dagli altri Soci Amministratori della stessa Agenzia.

Art. 15

Presidente, Segretario dell’Assemblea e verbale

1. L’Assemblea, a maggioranza dei presenti, elegge, in apertura dei lavori, il Presidente della Assemblea, il Vicepresidente della Assemblea e un Segretario, quest’ultimo nominato anche tra non associati.

2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Assemblea e, in sua assenza, dal Vice Presidente dell’Assemblea.

3. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto il verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.

Art. 16

Presentazione delle candidature e votazioni degli organi associativi

1. L’Assemblea elegge il Presidente della Associazione, scegliendolo anche tra non associati, secondo la seguente procedura:

(i) Il candidato alla Presidenza dell’Associazione inoltra la sua candidatura al Direttore Generale dell’ANAGINA;

(ii) La candidatura deve essere sottoscritta:

a) Se il candidato alla Presidenza dell’Associazione è un associato (i) iscritto da almeno 5 anni all’ANAGINA, ovvero (ii) che sia stato, per almeno 3 anni, componente di uno degli organi associativi di cui all’art. 10, comma 1°, lett. b) e d), da almeno 50 associati aventi diritto al voto;
b) Se il candidato è un associato (i) non iscritto da almeno 5 anni all’ANAGINA, ovvero (ii) che non sia stato, per almeno 3 anni, componente di uno degli organi associativi di cui all’art. 10, comma 1°, lett. b) e d), ovvero iii) se il candidato non è un Associato da almeno 2/3 degli associati aventi diritto al voto;

(iii) Ciascun associato può sottoscrivere un’unica candidatura. La candidatura deve essere corredata dal programma di lavoro che, in caso di elezione, il Presidente si impegna a perseguire per la durata del suo mandato.

(iv) Il termine per la presentazione della candidatura scade improrogabilmente alle ore 18 del sesto giorno di calendario antecedente la data fissata per l’inizio dell’Assemblea. Se coincidente con un giorno festivo o con un sabato il termine si intenderà anticipato al primo giorno feriale utile;

(v) Il Direttore Generale consegnerà la/le candidatura/e al Presidente dell’Assemblea.

2. L’Assemblea elegge, scegliendoli tra gli associati di cui all’art. 4, comma 1°, lettera a), anche otto componenti del Comitato Esecutivo secondo la seguente procedura:

(i) il candidato alla carica di componente del Comitato Esecutivo inoltra al Direttore dell’ANAGINA la sua candidatura. Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta da 5 associati aventi diritto al voto. Ciascun associato può sottoscrivere un’unica candidatura;

(ii) il termine per la presentazione delle candidature scade improrogabilmente alle ore 18 del sesto giorno di calendario antecedente la data fissata per l’inizio dell’Assemblea; se coincidente con un giorno festivo o con un sabato il termine si intenderà anticipato al primo giorno feriale utile;

(iii) la Segreteria dell’ANAGINA, compilerà una lista unica in ordine alfabetico delle candidature alla carica di componente del Comitato Esecutivo e ne curerà la consegna al Presidente della Assemblea;

(iv) in sede di votazione assembleare degli otto componenti di Comitato Esecutivo, non potranno essere espresse più di cinque preferenze.

3. Risultano eletti:

a) Presidente dell’ANAGINA, il candidato che abbia riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti si procederà a nuove elezioni.

b) Componenti del Comitato Esecutivo, gli otto associati che abbiano riportato il maggior numero dei voti.

4. L’Assemblea elegge il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

5. A tal fine, la Segreteria ANAGINA predisporrà e consegnerà al Presidente dell’Assemblea:

la lista degli associati che rispondano ai requisiti di cui all’art. 25 per la candidatura alla carica di componente del Collegio dei Probiviri;

la lista degli associati elencati in ordine alfabetico per la candidatura alla carica di membro effettivo / supplente del Collegio dei Revisori dei Conti, unitamente alla lista dei candidati non associati che rispondano ai requisiti di cui all’art. 24 comma 3° del presente Statuto. Con riferimento gli associati, costoro saranno automaticamente candidati alla carica di membro effettivo / supplente del Collegio dei Revisori dei Conti. Con riferimento ai non associati, invece, ciascuna Agenzia potrà segnalare 1 candidato non associato alla carica di membro effettivo / supplente del Collegio dei Revisori dei Conti – purché in possesso dei predetti requisiti di cui all’art. 24 comma 3° – nei termini e secondo le modalità indicate di volta in volta nell’Avviso di convocazione dell’Assemblea / Ordine del Giorno / altro documento trasmesso ai sensi dell’articolo 13, comma 5° del presente Statuto, relativo all’Assemblea per la nomina di tali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

la lista dei candidati che rispondano ai requisiti di cui all’art. 24, comma 4° per la candidatura alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Ciascuna Agenzia potrà segnalare 1 candidato alla Presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti – purché in possesso dei predetti requisiti di cui all’art. 24 comma 4° – nei termini e secondo le modalità indicate di volta in volta nell’Avviso di convocazione dell’Assemblea / Ordine del Giorno / altro documento trasmesso ai sensi dell’articolo 13, comma 5° del presente Statuto, relativo all’Assemblea per la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

6. In sede di votazione assembleare dei componenti del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori dei Conti, non potranno essere espresse più di cinque preferenze.

7. Risultano eletti:

a) Presidente del Collegio dei Probiviri l’associato che abbia riportato il maggior numero dei voti.

Membri effettivi del Collegio dei Probiviri i due associati che, dopo il Presidente, abbiano riportato il maggior numero dei voti.

Membri supplenti del Collegio dei Probiviri i tre associati che, dopo i due membri effettivi, abbiano riportato il maggior numero dei voti.

b) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti il candidato che abbia riportato il maggior numero dei voti.

Membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti i due candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti.

Membri supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti i tre candidati che, dopo i due membri effettivi, abbiano riportato il maggior numero dei voti.

8. Ove non diversamente stabilito dal presente Statuto, in caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano come nomina ad Agente Generale. Con riguardo alla carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, in caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano di età.

9. I ricorsi relativi alla eventuale irregolarità delle candidature presentate e alla elezione degli organi associativi devono essere inoltrati per iscritto a cura dell’interessato entro e non oltre 5 giorni dalla data della votazione al Presidente del Collegio dei Probiviri. Se la contestazione riguarda l’elezione del Collegio dei Probiviri, il ricorso deve essere presentato al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Se la contestazione riguarda l’elezione di entrambi detti organi il ricorso deve essere presentato al Presidente dell’ANAGINA.

10. L’organo investito si pronuncia entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento del ricorso con decisione inappellabile.

Art. 17

Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente dell’Associazione che lo presiede e dai Rappresentanti Regionali, eletti dalle Assemblee regionali come previsto all’art. 22. Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno 4 volte l’anno.

2. Il Consiglio Nazionale:

a) Verifica che l’operato del Comitato Esecutivo, delle Commissioni di lavoro e delle Assemblee Regionali sia coerente con gli indirizzi generali deliberati dalla Assemblea vigilando, inoltre, sulla loro corretta attuazione;

b) rappresenta al Comitato Esecutivo e alle Commissioni di lavoro i problemi della categoria, proponendo soluzioni;

c) in caso di necessità conferisce al Presidente della Associazione deleghe speciali con specificazione della durata e dei contenuti;

d) delibera in via definitiva sui ricorsi degli interessati in materia di provvedimenti disciplinari e sulla espulsione degli associati;

e) esamina, prima dell’Assemblea, il bilancio consuntivo e preventivo formulando osservazioni e indicazioni sulla destinazione dei fondi associativi in funzione dei programmi e degli indirizzi da realizzare. Determina i criteri di ripartizione tra gli associati dei contributi ordinari e straordinari tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 7;

f) esamina, prima dell’Assemblea chiamata a deliberarle, le proposte di modifica dello Statuto formulando osservazioni, indicazioni ed emendamenti;

g) su proposta del Presidente dell’Associazione nomina e revoca il Direttore Generale della ANAGINA;

h) ratifica accordi e contratti collettivi;

i) fissa annualmente il rimborso spese per le riunioni del Consiglio Nazionale, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri e delle Commissioni di lavoro, elaborando il Regolamento per il rimborso delle spese. Fissa altresì il contributo da destinare al funzionamento delle Assemblee Regionali di cui all’art. 22;

l) approva e modifica il Codice Deontologico;

m) approva e modifica l’eventuale Regolamento relativo ai contributi associativi per quanto non previsto dall’art. 7;

n) approva e modifica l’eventuale Regolamento relativo all’esercizio di voto di cui all’art. 6.

Art. 18

Riunioni e deliberazioni del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente della Associazione di norma 6 giorni prima del giorno fissato per la riunione e recante l’ordine del giorno della riunione stessa. In caso di urgenza il Consiglio Nazionale può essere convocato con un preavviso di 2 giorni. In caso di impedimento del Presidente dell’Associazione, il Consiglio Nazionale è convocato e presieduto in base alle disposizioni di cui all’art. 19, 6° comma.

2. La convocazione del Consiglio Nazionale può essere effettuata con ogni mezzo che dia certezza dell’avvenuta comunicazione nei termini stabiliti.

3. Il Consiglio Nazionale può inoltre essere convocato, su richiesta motivata presentata al Presidente del Collegio dei Probiviri da parte di 1/4 dei componenti dello stesso Consiglio Nazionale, entro 20 giorni e con preciso Ordine del Giorno.

4. Il Presidente del Collegio dei Probiviri, valutati i termini della richiesta, provvede a convocare, nei tempi e con le modalità previste nel comma che precede.

5. Delle riunioni è redatto verbale, che viene sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Direttore Generale.

6. Ogni componente ha diritto ad un voto.

7. Le delibere del Consiglio Nazionale sono adottate con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede.

8. Le delibere sono prese con votazioni per appello nominale, eccetto il caso in cui almeno la metà dei Consiglieri chiedano lo scrutinio segreto.

9. All’inizio di ogni seduta il Consiglio Nazionale approva il verbale della riunione precedente.

10. Nel caso in cui il Consigliere Nazionale, nel corso del mandato, cessi l’attività o assuma la titolarità di una Agenzia Generale appartenente ad una Regione diversa, in caso di dimissioni o di impedimento non momentaneo, l’Assemblea Regionale provvede alla elezione di un nuovo Rappresentante Regionale che dura in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Nazionale.

11. Il Consigliere Nazionale assente ingiustificato per tre riunioni, anche non consecutive, decade automaticamente dall’incarico. Il Direttore Generale provvede a comunicare al Consigliere l’avvenuta decadenza. L’Assemblea Regionale provvede alla elezione di un nuovo Rappresentante Regionale che resta in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Nazionale.

12. I componenti del Comitato Esecutivo possono partecipare senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Nazionale.

13. Alle riunioni del Consiglio Nazionale possono intervenire, con parere consultivo, i Presidenti onorari, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Presidente del Collegio dei Probiviri. La presenza di questi ultimi due è peraltro obbligatoria quando il Consiglio Nazionale deve deliberare su argomenti che riguardino il Collegio da loro rispettivamente presieduto.

14. Alle riunioni del Consiglio Nazionale possono assistere gli associati.

Art. 19

Il Presidente

1. Il Presidente dell’Associazione è eletto dalla Assemblea secondo le modalità previste all’art. 16.

2. Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Associazione verso i terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere, nominando avvocati e procuratori alle liti.

3. Inoltre, il Presidente:

a) cura l’attuazione degli indirizzi generali e dei programmi dell’Associazione;

b) promuove e coordina l’attività associativa, dando le disposizioni necessarie per l’attuazione delle delibere del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo;

c) nomina, entro la prima riunione del Comitato Esecutivo successiva all’Assemblea per la elezione degli organi associativi, scegliendoli tra gli associati, quattro componenti del Comitato Esecutivo e può determinarne la cessazione, anche singolarmente, provvedendo alla loro sostituzione;

d) propone al Comitato esecutivo, la nomina di uno o due o tre Vicepresidenti scelto/i tra gli elementi del Comitato stesso;

e) convoca e presiede il Consiglio Nazionale e il Comitato Esecutivo;

f) in occasione dell’Assemblea presenta la relazione annuale sulle attività associative;

g) propone la nomina e la revoca del Direttore Generale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

h) cura e mantiene i rapporti con le Imprese Mandanti, con i Ministeri, le rappresentanze di enti e organismi, con le forze parlamentari e politiche;

i) cura le relazioni esterne con gli organi di informazione e di stampa;

j) determina il compenso dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti che non siano associati ad ANAGINA. Il compenso verrà determinato con riferimento alle tariffe professionali applicabili.

4. Il Presidente può avvalersi della consulenza di esperti e può procedere a consultazioni con esponenti del mondo economico e politico, riservandosi altresì di invitarli alle riunioni degli Organi collegiali.

5. In caso di motivata urgenza ed improrogabile necessità, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo, riferendone agli stessi nella prima riunione successiva.

6. In caso di impedimento non momentaneo, al Presidente della Associazione subentra, per la durata dell’impedimento, il Vicepresidente con maggiore anzianità di nomina come Agente Generale di Generali Italia. In caso di impedimento non momentaneo del Vicepresidente più anziano subentra, se presente, l’altro Vicepresidente. In caso di impedimento non momentaneo o di mancanza dei Vicepresidenti subentra il componente di Comitato Esecutivo con maggiore anzianità di nomina come Agente Generale di Generali Italia.

7. In caso di cessazione anticipata del Presidente della Associazione, deve essere convocato, tempestivamente, il Consiglio Nazionale, per le opportune comunicazioni e decisioni. La convocazione è effettuata a cura del Vicepresidente con maggiore anzianità di nomina come Agente Generale di Generali Italia. In caso di impedimento non momentaneo del Vicepresidente più anziano subentra, se presente, l’altro Vicepresidente. In caso di impedimento non momentaneo o di mancanza dei Vicepresidenti subentra il componente di Comitato Esecutivo con maggiore anzianità di nomina come Agente Generale di Generali Italia. In ogni caso, entro 60 giorni dalla cessazione del Presidente deve essere convocata una Assemblea per il rinnovo delle cariche associative così come previsto dall’art. 16.

8. Su proposta del Presidente, l’Assemblea può eleggere Presidente onorario quell’associato che abbia operato con merito alla Presidenza dell’Associazione. La carica di Presidente onorario è a vita. Il Presidente onorario inoltre, fino alla cessazione del mandato di Agente di Generali Italia, partecipa di diritto, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo.

Art. 20

Il Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente della Associazione, dal Presidente uscente (Past President), da otto componenti eletti dall’Assemblea e da quattro componenti designati dal Presidente stesso.

2. Il Comitato Esecutivo può nominare, scegliendoli tra i propri componenti e su proposta del Presidente, da uno a tre Vicepresidenti.

3. Il Comitato Esecutivo assume le iniziative più idonee al raggiungimento delle finalità statutarie previste dall’art. 2 nel rispetto degli indirizzi e poteri dell’Assemblea.

4. Ai componenti del Comitato Esecutivo possono essere affidate, su delega del Presidente, specifiche competenze, incarichi e attività. Al Comitato Esecutivo è affidata la responsabilità del funzionamento delle Commissioni di lavoro in base a quanto stabilito nell’apposito Regolamento.

5. Per la soluzione delle problematiche loro affidate i componenti del Comitato Esecutivo, che coordinano le apposite Commissioni di lavoro, possono richiedere l’assistenza di esperti e di consulenti, nonché di colleghi associati.

6. Il Comitato Esecutivo stabilisce il numero delle Commissioni di Lavoro, la loro organizzazione, ne approva il regolamento e nomina i componenti delle stesse. Inoltre, nomina rappresentanti della ANAGINA in seno a enti, organismi, commissioni nazionali e internazionali.

7. Sui risultati della propria attività il Comitato Esecutivo riferisce periodicamente al Consiglio Nazionale.

8. In funzione degli argomenti all’ordine del giorno il Presidente può invitare alle riunioni del Comitato Esecutivo il Presidente del Collegio dei Probiviri ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti con diritto a parere consultivo.

9. Quando il comportamento di un componente del Comitato Esecutivo eletto dall’Assemblea risulti incompatibile con gli indirizzi politici deliberati dall’Assemblea, il Comitato stesso può deliberare la sospensione immediata dalla carica del componente e il suo deferimento al giudizio del Collegio dei Probiviri.

10. Il componente del Comitato Esecutivo, assente ingiustificato per tre riunioni, anche non consecutive, decade automaticamente dall’incarico.

11. In caso di cessazione anticipata, decadenza dall’incarico, impedimento non temporaneo, dimissioni di uno dei componenti del Comitato Esecutivo, si procederà come di seguito:

a) se il componente era di nomina presidenziale, il Presidente procede ad una nuova nomina;

b) se il componente era stato eletto dall’Assemblea, lo sostituisce il primo dei non eletti.

12. In caso di cessazione anticipata del Presidente decadono tutti i componenti del Comitato Esecutivo, fatto salvo il Vicepresidente con maggiore anzianità di nomina come Agente Generale di Generali Italia che rimane in carica fino alla elezione del nuovo Presidente, per l’esercizio dell’ordinaria amministrazione nonché per gli atti caratterizzati da urgenza ed indifferibilità.

13. In caso di impedimento non momentaneo del Vicepresidente più anziano subentra, se presente, l’altro Vicepresidente. In caso di impedimento non momentaneo o di mancanza dei Vicepresidenti subentra il componente di Comitato Esecutivo con maggiore anzianità di nomina come Agente Generale.

Art. 21

Riunioni e deliberazioni del Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente dell’Associazione mediante comunicazione, fatta pervenire di norma almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la riunione e recante l’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione è effettuata almeno 2 giorni prima della data prevista per la riunione. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell’Associazione. In caso di impedimento non momentaneo del Presidente dell’Associazione il Comitato Esecutivo è convocato e presieduto secondo le disposizioni di cui all’art. 19, 6° comma.

2. Il Comitato Esecutivo può inoltre essere convocato su richiesta motivata presentata al Presidente del Collegio dei Probiviri da parte di almeno 7 suoi componenti, entro 20 giorni e con preciso Ordine del Giorno.

3. La convocazione del Comitato Esecutivo può essere effettuata con ogni mezzo che dia certezza dell’avvenuta comunicazione nei termini stabiliti.

4. Delle riunioni è redatto verbale, che viene approvato, nel corso della riunione successiva.

5. Ogni componente ha diritto ad un voto.

6. Le delibere del Comitato Esecutivo sono adottate con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole per appello nominale della maggioranza dei presenti.

7. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede.

8. La sospensione dalla carica dei componenti del Comitato Esecutivo ai sensi dell’art. 20, 9° comma è assunta con la maggioranza dei tre quarti dei componenti del Comitato stesso.

Art. 22

Le Assemblee Regionali

1. Le Assemblee Regionali esprimono le istanze di base della categoria ed operano nell’ambito delle direttive nazionali.

2. Le Assemblee Regionali riuniscono gli associati di cui all’art. 4, comma 1°, lett. a) di una stessa Regione o di più Regioni. Le Assemblee Regionali sono così composte: Piemonte e Valle D’Aosta, Liguria, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, Lazio, Campania, Calabria, Puglia e Basilicata, Sicilia, Sardegna. La composizione delle Assemblee Regionali può essere variata dalla Assemblea.

3. Possono partecipare all’Assemblea regionale, con voto consultivo, gli associati di cui all’art. 4, comma 1°, lettera b).

4. L’Assemblea Regionale elegge propri Rappresentanti in Consiglio Nazionale secondo i seguenti criteri: le Assemblee Regionali che riuniscono fino a 10 Agenzie Generali eleggono un Rappresentante; le Assemblee Regionali che riuniscono da 11 a 25 Agenzie Generali eleggono due Rappresentanti; le Assemblee Regionali che riuniscono oltre 26 Agenzie Generali eleggono tre Rappresentanti.

L’elezione dei Rappresentanti Regionali avviene di norma nei 60 giorni successivi all’assemblea per la votazione degli altri organi associativi del Presidente.

Art. 23

Attribuzioni dell’Assemblea Regionale riunioni e deliberazioni

1. L’Assemblea Regionale è convocata almeno una volta ogni due mesi dal suo Rappresentante Regionale più anziano come nomina ad Agente Generale. L’Assemblea Regionale può essere convocata in qualsiasi momento direttamente dai componenti del Comitato Esecutivo o su richiesta di almeno 1/6 degli associati di cui all’art. 4, comma 1°, lettera a) aventi diritto a partecipare all’Assemblea Regionale.

2. L’Assemblea Regionale:

a) elegge i propri Rappresentanti in Consiglio Nazionale;

b) delibera sulle proprie problematiche specifiche;

c) designa i propri rappresentanti in enti e organismi regionali e provinciali di competenza;

d) formula proposte, richieste e inoltra al Comitato Esecutivo le proprie istanze relativamente a tutte le problematiche attinenti all’attività agenziale;

e) redige apposito resoconto delle riunioni e lo invia al Comitato Esecutivo;

f) provvede all’assistenza degli associati della regione o delle regioni di appartenenza, quando da essi richiesto, presso le autorità e gli enti locali, informandone l’ANAGINA.

3. Le Assemblee Regionali possono organizzare liberamente la loro attività al fine di rendere migliore la collaborazione tra le Agenzie della Regione stessa, così come deliberare una collaborazione stabile con altre Assemblee Regionali senza, tuttavia, venire meno al principio della unità associativa e del primato degli organi associativi centrali e condividendo le proprie esperienze con tutti gli Associati per il tramite dell’ANAGINA.

Art. 24

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, da due membri effettivi e tre supplenti, eletti dall’Assemblea conformemente a quanto previsto dall’articolo 16.

2. Possono assumere la carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti anche soggetti non associati.

3. I membri effettivi e supplenti che non siano associati devono essere revisori iscritti nell’apposito Registro dei revisori legali ovvero iscritti all’Albo dei dottori commercialisti.

4. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere un revisore iscritto nell’apposito Registro dei revisori legali ovvero iscritto all’Albo dei dottori commercialisti.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l’amministrazione della Associazione, vigila sull’osservanza della legge e delle delibere di spesa ed accerta la regolare tenuta della contabilità associativa.

6. I Revisori dei Conti intervengono alle adunanze della Assemblea quando all’ordine del giorno vi sia in discussione l’approvazione del conto consuntivo.

7. La carica dei Revisori dei Conti è incompatibile con altre cariche associative, nonché con cariche rivestite in altre associazioni aventi finalità analoghe a quella dell’ANAGINA, salvo espressa autorizzazione del Consiglio Nazionale.

8. In caso di cessazione anticipata o di impedimento non temporaneo di un componente del Collegio dei Revisori dei Conti si procederà alla sua sostituzione come segue:

a) assume la carica di Presidente il candidato alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti che abbia riportato il maggior numero di voti dopo il Presidente uscente;

b) il Revisore supplente che ha riportato il maggior numero di voti diviene Revisore effettivo;

c) il primo dei candidati alla carica di membro effettivo / supplente del Collegio dei Revisori dei Conti non eletti diviene Revisore supplente.

Art. 25

Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto dal Presidente, da due membri effettivi e tre supplenti, eletti dall’Assemblea come previsto dall’art. 16 e scelti fra gli associati.

2. La carica di componente del Collegio dei Probiviri comporta il requisito di particolari qualità morali e professionali. La carica di componente del Collegio dei Probiviri comporta una anzianità di almeno 8 anni quale Agente Generale.

3. In caso di cessazione anticipata o di impedimento non temporaneo di un componente del Collegio dei Probiviri si procederà alla sua sostituzione come segue:

1) assume la carica di Presidente il Proboviro effettivo che abbia riportato il maggior numero di voti dopo il Presidente uscente;

2) il Proboviro supplente che ha riportato il maggior numero di voti diviene Proboviro effettivo;

3) il primo dei non eletti diviene Proboviro supplente.

4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce previa convocazione del Presidente del Collegio fatta pervenire di norma sei giorni prima del giorno fissato per la riunione e recante l’ordine del giorno della riunione stessa.

5. La convocazione del Collegio dei Probiviri può essere effettuata con ogni mezzo che dia certezza dell’avvenuta comunicazione nei termini stabiliti.

6. Il Collegio dei Probiviri, quale organo garante dell’applicazione e del rispetto delle norme statutarie, delibera su questioni riguardanti:

a) la disciplina associativa;

b) l’osservanza dello Statuto, del Codice Deontologico, e delle delibere degli organi associativi;

c) i ricorsi in materia di votazioni degli organi associativi;

d) per quanto di sua competenza, relativamente a quanto previsto dall’art. 13.

7. Il Collegio dei Probiviri, nell’ambito del proprio potere disciplinare, agisce sia di propria iniziativa che su segnalazione degli associati, senza vincoli di procedura, salvo l’obbligo di contestare gli addebiti all’interessato e di consentirgli un congruo termine per la difesa.

8. Il Collegio dei Probiviri svolge le indagini e le istruttorie che ritiene opportune, può esaminare i documenti associativi e partecipare alle riunioni degli organi associativi il cui ordine del giorno prevede l’esame di problematiche rilevanti riguardo i compiti del Collegio stesso. E’ inoltre tenuto a informare il Consiglio Nazionale riguardo ogni questione di rilievo emersa nello svolgimento della sua attività.

9. Il Collegio dei Probiviri può applicare nei confronti degli associati le sanzioni di cui all’art. 8.

10. Le decisioni del Collegio dei Probiviri, da assumere di norma entro e non oltre 60 giorni dall’inizio del procedimento, sono valide se deliberate con la presenza di almeno due componenti.

11. Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono risultare da verbale sottoscritto dai componenti presenti. Le stesse devono essere comunicate entro quindici giorni dalla loro assunzione agli interessati ed al Presidente della Associazione.

Art. 26

Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente.

2. Il Direttore Generale coadiuva il Presidente ed i componenti del Comitato Esecutivo, nell’esecuzione delle attività associative.

3. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea, del Comitato Esecutivo e del Consiglio Nazionale e può intervenire alle riunioni delle Commissioni di lavoro e, se richiesto, a quelle del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. Il Direttore Generale redige verbali dell’Assemblea e del Consiglio Nazionale. In caso di impedimento può delegare un sostituto scelto nell’ambito del personale dell’Associazione.

5. È responsabile del funzionamento della struttura dell’Associazione, sovrintende a tutti i settori e funzioni della stessa e coordina l’attività del personale.

6. Il Direttore Generale provvede alle spese di ordinaria amministrazione. Per le spese di straordinaria amministrazione, provvede previa delibera del Comitato Esecutivo.

7. Il trattamento giuridico ed economico del Direttore Generale è determinato dal Presidente della Associazione.

Art. 27

I Dipendenti dell’Associazione

1. Il Presidente dell’Associazione, su proposta del Direttore Generale, assume i dipendenti dell’Associazione e determina qualifiche, compiti e trattamento giuridico ed economico.

2. La qualifica di associato è incompatibile con quella di dipendente dell’Associazione.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 28

Fondo comune

1. I beni dell’Associazione devono essere registrati in appositi libri, distintamente per: immobili, titoli, mobili di ufficio e macchine, denaro, c/c bancari, crediti e debiti, beni ricevuti o dati in pegno o cauzione o custodia d’uso.

2. Gli atti per la gestione economica‐amministrativa del fondo comune e gli investimenti del capitale sono deliberati, sentito il Collegio dei Revisori, dal Comitato Esecutivo il quale potrà all’uopo conferire i relativi poteri ad uno dei suoi componenti.

3. Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 29

Bilancio

1. Le risultanze della gestione devono ogni anno risultare da un rendiconto economico e finanziario.

2. L’esercizio è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

3. Il Conto consuntivo e preventivo e la Relazione annuale del Collegio dei Revisori debbono essere depositati nella sede dell’Associazione e messi a disposizione degli associati almeno tre giorni prima della data dell’Assemblea Generale e debbono essere presentati all’esame dell’Assemblea stessa per l’approvazione entro il 30 giugno di ogni anno, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

Scioglimento della Associazione

1. L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione, nomina uno o più liquidatori ed approva le norme per la divisione del fondo comune secondo le disposizioni di legge.

2. Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.

3. Non costituisce causa automatica di scioglimento dell’Associazione qualsiasi modifica che interessi la società le società mandanti in conseguenza, tra l’altro, di mutamenti della denominazione, fusioni, scissioni, operazioni di scorporo, conferimento o cessione di ramo d’azienda, trasferimenti di portafogli assicurativi o agenziali e, in generale, operazioni straordinarie, né le ulteriori modifiche che dovessero intervenire con riferimento alla società beneficiaria o risultante dalle predette operazioni.

Art. 31

Decorrenza

1. Il presente Statuto entra in vigore alle ore 00.00 del 30 giugno 2020.

NOTA TRANSITORIA

Per effetto delle disposizioni statutarie e delle modifiche approvate con l’Assemblea riunitasi in data odierna, l’Assemblea è chiamata a determinare, in via transitoria, l’ammontare complessivo dei contributi associativi relativi all’anno 2020 e all’anno 2021.

La quota variabile per l’anno 2020 verrà determinata in base alle previgenti disposizioni, ossia commisurandola all’ammontare dei compensi provvigionali Generali Italia comunque denominati (provvigioni di acquisto, di incasso, sovraprovvigioni) acquisiti dalla Agenzia Generale nell’esercizio precedente rispetto a quello considerato.

La quota variabile per l’anno 2021 verrà, invece, determinata in base alle nuove disposizioni, ossia commisurandola all’ammontare dei compensi provvigionali Generali Italia comunque denominati (provvigioni di acquisto, di incasso, sovraprovvigioni) acquisiti dalla Agenzia Generale nell’esercizio dei due anni precedenti rispetto a quello considerato.