Grazie alla sottoscrizione della Convenzione nazionale tra ABI e le Parti Sociali il 30 marzo u.s., saranno gli Istituti Bancari dei Lavoratori, sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza COVID-19, ad anticipare i trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga previsti nel D.L. “Cura-Italia”, per un importo forfettario complessivo massimo pari a 1.400 euro in ipotesi di sospensione a zero ore per 9 settimane ovvero ridotto in proporzione, se di durata inferiore.

L’anticipazione degli importi da parte degli Istituti di Credito riguarderà i percettori delle seguenti forme di integrazione salariale:

  • CIGO – Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria;
  • CIGD – Cassa Integrazione Guadagni in Deroga;
  • CIGS e CIGS in Deroga – Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria;
  • Assegno ordinario a carico del FIS (Fondo Integrazione Salariale) e dei Fondi bilaterali.

Tale Convenzione opererà, dunque, per la Cassa Integrazione in Deroga nonché per la CIGO e il FIS esclusivamente laddove, nella domanda di accesso ai trattamenti, sia stato previsto il pagamento diretto dall’INPS.

Diversamente, non opererà laddove sia stata scelta l’opzione “anticipazione a carico del Datore di Lavoro”. Si allega la Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020.

 

A cura della dott.ssa Gae Merania Gallo, Collaboratrice dello Studio Legale M&R.

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